Etichettatura sugli alimenti – ” la nuova normativa Ue aiuterà il consumatore a ricevere informazioni essenziali, per effettuare acquisti consapevoli”


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Il Regolamento (Ue) n. 1169/2011 oramai è legge. Il suo obiettivo è rendere più dettagliate e trasparenti le etichette dei cibi. Per la precisione, dal 13 dicembre 2014 è diventato obbligatorio un primo pacchetto di norme riguardanti etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti; le norme che si riferiscono agli aspetti nutrizionali saranno cogenti fra due anni, dal 13 dicembre 2016.
Ecco le novità principali:

Data di scadenza – dovrà essere riportata su ogni singola monoporzione e non più solo sulla confezione esterna.

Leggibilità – le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte in caratteri più grandi e più chiari, in modo da renderle più visibili e leggibili: almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni).

Dettaglio delle informazioni – le indicazioni circa ingredienti e metodi di lavorazione devono essere riportate in modo evidente. Ad esempio, nel caso di un alimento "decongelato" tale dizione deve comparire a fianco della denominazione del prodotto.

Allergeni alimentari – soia, latte, cereali contenenti glutine, uova, noci, arachidi, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti dovranno essere segnalati con maggiore evidenza sull'etichetta. Un allergene presente in più ingredienti deve essere sempre evidenziato.
Anche i ristoranti, le mense e le imprese della ristorazione hanno l'obbligo di segnalare la presenza di allergeni alimentari.

Grassi – non si possono più utilizzare dizioni generiche come "olio vegetale" o "grasso vegetale", ma nella lista degli ingredienti è obbligatorio specificare il tipo di grasso: ad esempio "olio di girasole".

Origine delle materie prime – è esteso a tutti gli alimenti l'obbligo di indicare il Paese di origine e di provenienza delle materie prime utilizzate. Ancora da specificare le modalità di attuazione di questa norma.

Provenienza della carne – si estende l'obbligo di indicare l'origine delle carni suine, avicole, ovine e caprine.

Data di congelamento – deve essere indicata per le carni, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce.

Stabilimento di produzione – è eliminato l'obbligo di specificare in etichetta lo stabilimento di produzione. Il marchio è il responsabile legale del prodotto.

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